Articolo 1 – costituzione e sede
È costituita l’Associazione denominata Associazione Fotografi Sportivi (denominata anche AFS), strutturata su base nazionale, con sede in Roma in Largo Pannonia, 23, presso lo studio Casasoli.
l’Associazione potrà trasferire la sede ed istituire rappresentanze secondarie in relazione alle attività necessarie per il conseguimento del proprio scopo.
Articolo 2 – durata
La durata dell’Associazione è fissata al 31 dicembre 2050. Tale termine potrà essere prorogato dall’Assemblea dei Soci, così come descritto in seguito.
Articolo 3 – finalità e scopi
L’Associazione non ha fini di lucro, è indipendente, apolitica, laica, ed è istituita allo scopo di promuovere e tutelare presso tutte le sedi e con tutti i mezzi legali l’attività professionale degli associati. Le finalità e gli scopi di tale associazione sono i seguenti:
- associare e rappresentare i fotografi professionisti che esercitano la professione fotogiornalistica come attività prevalente e con continuità nell’ambito dell’informazione sportiva;
- impegnarsi a interloquire con le Federazioni e le Leghe per migliorare le condizioni del fotoreporter nel rilascio degli accrediti, per gli spazi di lavoro e le distanze per le riprese;
- garantire i diritti e la tutela del fotoreporter qualora fosse necessario;
- potrà, quindi lavorare nei seguenti ambiti:
- valorizzazione della figura professionale del fotoreporter;
- diffusione della cultura fotogiornalistica attraverso incontri, dibattiti, studi specialistici, organizzazione diretta o indiretta di mostre od altre iniziative culturali ed iniziative editoriali;
- confronto e collaborazione con associazioni italiane ed estere impegnate nel settore della fotografia, ∙ organizzazione di corsi di formazione per l’accesso alla professione;
- aggiornamento professionale, contrasto all’abusivismo e alla mancanza di professionalità; ∙ sviluppo dei rapporti con istituzioni pubbliche e private al fine di affermarsi come interlocutore privilegiato per migliorare le modalità di lavoro dei fotografi.
L’Associazione potrà inoltre partecipare a iniziative e progetti di istituzioni ed enti i cui scopi siano connessi con quelli della stessa e potrà accettare e promuovere l’acquisizione di finanziamenti comunitari e nazionali al fine del raggiungimento dello scopo sociale.
L’Associazione non detiene alcun potere decisionale riguardo l’accesso ai singoli eventi sportivi. I fotoreporter non associati potranno accedere, come da prassi, previa richiesta di accredito all’ufficio stampa dell’evento.
Articolo 4 – patrimonio e finanze
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle entrate ordinarie e da quelle straordinarie, nonché dai beni incorporati. Le entrate ordinarie sono costituite dalle quote annuali di associazione. Le entrate straordinarie sono costituite da eventuali proventi ricavati dall’organizzazione di manifestazioni, da sponsorizzazioni e da eventuali atti di liberalità di iscritti o terzi, nonché da finanziamenti e pubbliche sovvenzioni. Il patrimonio è amministrato dal Consiglio Direttivo che ne risponde davanti all’Assemblea. Gli eventuali proventi realizzati dall’attività, al netto dei costi, saranno reinvestiti nell’Associazione nell’anno successivo.
Articolo 5 – appartenenza all’associazione
Possono aderire all’Associazione tutti i soggetti persone fisiche residenti in Italia che svolgono l’attività nel campo fotografico in modo professionale e continuativo, prevalente dal punto di vista economico, e che svolgono in maniera continuativa, ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, servizi fotogiornalistici in ambito sportivo. Per il soddisfacimento dei requisiti di cui sopra sarà richiesto, all’atto della domanda di associazione e a seconda della propria posizione, uno o più dei seguenti documenti:
- copia ultima dichiarazione dei redditi, completa della ricevuta di trasmissione all’Agenzia dell’Entrate;
- prospetto dettagliato dal quale si evinca il totale del fatturato dell’ultimo anno disponibile svolto per l’attività di fotografo professionale;
- contratto di lavoro dipendente in corso di validità con mansioni di fotografo professionista;
- certificato di iscrizione all’Ordine dei Giornalisti albo professionisti, o copia autentica della tessera Ordine dei giornalisti albo professionisti in corso validità;
- ogni altro documento che attesti in maniera inequivocabile lo svolgimento di attività di fotografo come attività prevalente e che ne dimostri la redditività.
Il contenuto della documentazione fiscale sarà inviato direttamente al professionista incaricato dal Consiglio Direttivo che, vincolato dal segreto d’ufficio, ne proteggerà il contenuto dalla conoscenza di terzi, non potendo lo stesso conservare in alcuno modo e per qualsiasi motivo qualsiasi documento contenente dati sensibili del candidato. Per soddisfare i requisiti soggettivi all’atto della prima iscrizione all’Associazione occorrerà che il reddito prodotto dall’attività di cui sopra sia almeno superiore o uguale al 90% del reddito imponibile indicato nel relativo modello di dichiarazione dei redditi, decurtato dei redditi di godimento e locazione di immobili e di eventuali pensioni di invalidità e ai superstiti.
Dalla presentazione dei documenti fiscali saranno esclusi i dipendenti di Agenzie di Stampa, di agenzie fotografiche o organi di informazione che certificheranno l’assunzione con mansioni di fotografo con documentazione appropriata.
Articolo 6 – gli associati
L’Associazione è composta dalla seguente tipologia di soci:
- fondatori;
- effettivi;
- sostenitori.
I soci fondatori hanno diritto di voto in assemblea, sono eleggibili alle cariche sociali. I soci fondatori possono perdere la loro qualifica secondo quanto disposto agli articoli 7, 8, 9, e 10 del presente Statuto.
I soci effettivi hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, e devono sottostare a tutte le norme previste nel presente statuto sociale.
I soci effettivi devono essere iscritti all’Ordine dei giornalisti, elenco pubblicisti o professionisti, e, si consiglia vivamente, all’USSI Unione Stampa Sportiva Italiana.
I soci sostenitori sono tutte le persone fisiche o giuridiche che abbiano interesse ad associarsi per contribuire al sostegno economico dell’Associazione stessa, non è richiesto alcun requisito soggettivo per la loro iscrizione, non hanno diritto di voto e non possono essere rappresentati dall’Associazione.
Lo status di socio è incompatibile, secondo quanto indicato nell’articolo 5, con qualunque incarico e con qualsiasi attività che in modo diretto o indiretto possano dimostrare che l’attività prevalente dell’associato non sia quella di fotografo professionista. I soci che vengano a trovarsi in una condizione di incompatibilità sono sospesi fino al momento in cui la stessa non venga a cessare. Il socio che omette di informare, entro 30 giorni, l’Associazione di trovarsi in una situazione di incompatibilità è espulso, al pari del socio che fornisce false dichiarazioni all’atto dell’iscrizione o del suo rinnovo annuale.
Articolo 7 – ammissione dei soci
Per procedere all’iscrizione all’Associazione dei fotografi sportivi, il Candidato dovrà presentare al Consiglio Direttivo domanda di iscrizione e, al professionista da questi incaricato, i documenti di cui all’articolo punto 5.
Il Consiglio Direttivo nominerà uno o più professionisti che saranno incaricati di svolgere le verifiche formali circa la regolarità formale dei requisiti di cui all’articolo 5; per lo svolgimento di questa istruttoria potrà essere richiesta ulteriore documentazione fiscale, contabile ed extra contabile necessaria al completamento della pratica di iscrizione. A seguito del positivo esito dell’Istruttoria il Consiglio Direttivo avrà facoltà di accettare la domanda di iscrizione del candidato.
Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di verificare, anche nel corso del rapporto associativo, la persistenza del presupposto della prevalenza dell’esercizio della professione, richiedendo la produzione di idonea documentazione. In caso di mancata produzione il Consiglio Direttivo potrà procedere ai sensi del successivo articolo 10. La documentazione presentata, ad eccezione dei documenti di rilevanza fiscale, rimarrà depositata presso l’Associazione.
Il Consiglio Direttivo curerà di dare pubblicità alle delibere di ammissione di nuovi associati, mediante la pubblicazione su internet o con altri mezzi ritenuti idonei.
Il Consiglio direttivo ha l’obbligo di verificare il mantenimento dei requisiti soggettivi per l’iscrizione all’Associazione da parte di tutti i soci effettivi, come previsto per la prima iscrizione di cui all’art. 5. Tale verifica deve essere effettuata con cadenza annuale; il mantenimento della percentuale del 90% di cui all’art. 5 si intende assolta a patto che sia superata almeno per due anni sui tre precedenti alla data del controllo.
Articolo 8 – le quote sociali
La quota sociale ha una durata annuale, il cui ammontare verrà determinato per l’anno successivo su proposta del consiglio direttivo, in sede di assemblea dei soci di approvazione dell’esercizio sociale concluso. L’importo da corrispondere per il primo esercizio sociale viene stabilito in euro 70,00 (settanta). Per gli iscritti all’USSI la quota per il primo esercizio sociale viene stabilita in euro 50,00 (cinquanta).
Articolo 9 – diritti e doveri degli associati
Tutti i soci effettivi hanno i seguenti diritti ed obblighi:
- partecipare alla vita dell’Associazione ed esercitare i propri diritti elettorali nei limiti stabiliti dallo Statuto, sia come elettorato attivo che come elettorato passivo;
- essere in regola con i requisiti per essere socio e adempiere al versamento della quota sociale entro il 30 aprile di ogni anno;
- rispettare lo Statuto, i regolamenti interni dell’Associazione e le deliberazioni assunte dagli organi sociali, la deontologia giornalistica;
- rispondere direttamente degli incarichi e delle attività che vengono loro affidati;
- rispettare il Regolamento e le altre Norme regolamentari interne di ciascun evento o manifestazione sportiva;
- rispettare le disposizioni impartite dal Presidente e dal Consiglio Direttivo per assicurare un ordinato svolgimento dell’attività professionale e per non causare danni all’Associazione.
Il mancato adempimento di uno o più punti suindicati darà luogo alle sanzioni previste dall’articolo 11.
Articolo 10 – la quota associativa
La quota sociale annuale è versata anticipatamente entro il 30 Aprile di ogni anno.
Nel caso di mancato pagamento di una quota, il socio sarà sollecitato, tramite comunicazione di posta elettronica, a regolarizzare la propria posizione entro un mese. Trascorsi 30 giorni dalla comunicazione senza che il socio abbia provveduto a versare la quota sociale, il Consiglio Direttivo procederà alla sua sospensione, con comunicazione inviata al suo domicilio conosciuto. Avvenuto il pagamento della quota sociale e degli eventuali arretrati, il socio
sarà reintegrato con apposita delibera da assumere nella prima riunione del Consiglio Direttivo. La qualifica di associato, nonché i diritti sulle quote e contributi associativi non sono trasmissibili, né rivalutabili, né ripetibili, sia in caso di scioglimento del rapporto di socio che in caso di scioglimento dell’associazione
Articolo 11 – perdita della qualifica di socio
La qualifica di socio si perde:
- in caso di recesso del socio da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. Il recesso comunicato dopo tale termine comporta l’obbligo di versamento della quota prevista per l’annualità successiva;
- per espulsione, deliberata dal Consiglio Direttivo con maggioranza dei 2/3 dei votanti. L’espulsione decorre dalla data di delibera. Contro tale decisione il socio espulso potrà appellarsi al Consiglio Direttivo stesso esponendo, per iscritto e oralmente, le motivazioni contrarie all’espulsione, entro 60 giorni dalla comunicazione. La successiva decisione del Consiglio Direttivo è inappellabile.
L’espulsione potrà essere determinata:
- per gravi motivi, anche in riferimento al codice deontologico;
- per venir meno dei requisiti oggettivi previsti per l’ammissione e per mancata osservanza dello statuto o dei regolamenti interni;
- per morosità protrattasi oltre sei mesi nel pagamento della quota associativa annuale.
Gli iscritti che, per qualsiasi motivo, cessano di appartenere all’Associazione e non possono pretendere alcun rimborso per le quote e gli eventuali finanziamenti versati.
Articolo 12 – sanzioni
Le sanzioni disciplinari sono inflitte dal Consiglio Direttivo, con decisione motivata, previo accertamento dei fatti contestati al fotografo interessato e dopo averne ascoltato le ragioni. Le sanzioni che possono comminate ai singoli associati sono:
- il richiamo;
- la censura orale;
- la censura scritta;
- la sospensione anche per più di una volta, sino ad un massimo di 30 giorni consecutivi; e. l’espulsione
Le sanzioni verranno comunicate per posta elettronica e, in caso di espulsione, anche con raccomandata o posta elettronica certificata. All’espulsione si ricorre nel caso siano già intervenute tre sospensioni nello stesso triennio. Contro le sanzioni comminate dal Consiglio Direttivo, il fotografo interessato può appellarsi entro otto giorni, via posta elettronica, dalla comunicazione del provvedimento. In caso di appello, il Consiglio direttivo dell’Associazione ha la facoltà di chiedere un parere ad un soggetto terzo scelto tra persone di riconosciuta esperienza giornalistica, all’Ordine dei Giornalisti o all’USSI.
Il giudizio finale sull’appello verrà comunicato, entro 30 giorni, al richiedente via posta elettronica. In caso di sospensione e/o l’espulsione questa verrà portata tempestivamente a conoscenza dell’Ordine dei giornalisti, e dell’USSI e di tutte le Leghe, Federazioni o Enti con cui l’associazione avrà rapporti informativi o collaborativi.
Articolo 13 – elezioni dell’organo direttivo
Ogni socio, durante l’Assemblea generale dell’Associazione, riceve dal seggio elettorale un’unica scheda contenente le liste dei candidati. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Sono elettori ed eleggibili i soci in regola con il pagamento delle quote sociali. In caso di Assemblea generale a distanza potranno essere adottati metodi di votazione consoni che garantiscano, se necessario, il voto segreto
Articolo 14 – organi dell’associazione
Gli organi dell’associazione sono:
- L’Assemblea generale degli Associati
- Il Consiglio direttivo
Articolo 15 – assemblea degli associati
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione. L’assemblea può essere ordinaria e straordinaria. Tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale hanno diritto di partecipare all’Assemblea.
L’Assemblea dei soci, convocata dal Presidente, si riunisce in via ordinaria almeno una volta all’anno, per l’approvazione del bilancio sociale.
Competono all’Assemblea ordinaria:
- l’approvazione del bilancio annuale consuntivo relativo all’esercizio finanziario che si chiude il 31 dicembre di ogni anno, del preventivo di spesa dell’importo della quota associativa annuale da eseguirsi entro e non oltre il termine di 90 giorni dalla chiusura di ogni esercizio sociale;
- la nomina dei membri del consiglio direttivo
L’assemblea dei soci si riunisce inoltre quando ne facciano richiesta almeno 1/3 dei soci o in alternativa su decisione collegiale del Consiglio direttivo con l’indicazione degli argomenti da porre all’ordine del giorno che debbono rigorosamente riguardare materie della vita associativa
L’Assemblea dei soci, convocata dal Presidente, si riunisce in via straordinaria:
- per deliberare le eventuali modifiche ed integrazione dello statuto;
- per deliberare l’eventuale scioglimento dell’associazione.
Articolo 16 – convocazione dell’assemblea
L’Assemblea in via ordinaria è convocata con delibera del consiglio direttivo. L’Assemblea può inoltre essere convocata quando ne faccia richiesta:
- la maggioranza del Consiglio Direttivo;
- almeno 1/3 degli iscritti, tramite lettera recapitata per posta ordinaria o elettronica al Presidente specificandone le motivazioni.
La convocazione dell’Assemblea sia ordinaria che straordinaria, con il relativo ordine del giorno, avviene mediante avviso scritto del Presidente o suo sostituto, recapitato a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno, fax o posta elettronica almeno 15 giorni prima della data stabilita. L’assemblea si riunisce presso la sede, in altro luogo indicato nella convocazione purché nel territorio italiano, o a distanza.
Articolo 17 – costituzione e funzionamento dell’assemblea
In prima convocazione l’Assemblea ordinaria è valida quando è presente la metà degli associati aventi diritto al voto deliberativo. In seconda convocazione, l’Assemblea, da tenersi almeno 24 ore dopo la prima, è regolarmente costituita, qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto al voto. Le delibere sono approvate dall’assemblea ordinaria sia in prima che in seconda convocazione quando ottengano la maggioranza dei voti dei partecipanti all’Assemblea.
La riunione dell’Assemblea è aperta dal Presidente, che dovrà verificare la regolare identità dei soggetti intervenuti, nonché la regolarità delle deleghe in loro possesso. Il Segretario provvede a redigere il verbale dell’Assemblea. L’elezione alle cariche sociali avviene a scrutinio palese e a maggioranza semplice. Per le altre delibere assembleari le votazioni possono anche avvenire per semplice alzata di mano a meno che un terzo degli iscritti presenti non chieda
l’appello nominale o lo scrutinio segreto. Il socio che, per qualsiasi motivo, non possa partecipare all’Assemblea può delegare per iscritto un altro socio. Nessun socio potrà essere latore di più di due deleghe.
L’assemblea straordinaria è validamente costituita quando siano presenti almeno i 2/3 degli aventi diritto al voto e in seconda convocazione, non prima di una settimana e non oltre un mese, quando sia presente almeno 1/3 degli aventi diritto. In ogni caso per deliberare lo scioglimento dell’associazione è necessaria la maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto.
Le modifiche allo Statuto sono valide se approvate – in seconda convocazione – da almeno un terzo degli iscritti.
Articolo 18 – la riforma dello statuto
La riforma dello Statuto è approvata da un’Assemblea straordinaria, su iniziativa del Presidente, che deve essere convocata con almeno 15 giorni di preavviso con il contestuale invio ai soci delle proposte di modifica, tramite posta elettronica. Il Presidente elabora una prima proposta di riforma totale o parziale o di integrazione dello Statuto vigente e su di essa sollecita i contributi dei soci. Il Presidente procede, quindi, alla redazione di un testo che illustra in un’Assemblea ordinaria ai soci i quali, nei successivi 30 giorni, possono presentare emendamenti motivati.
La riforma dello Statuto è approvata dall’Assemblea straordinaria mettendo in votazione prima gli emendamenti motivati dei soci e, successivamente, la proposta definitiva del Presidente eventualmente riformulata. soci e, successivamente, la proposta definitiva del Presidente eventualmente riformulata. L’Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione se i votanti costituiscono la metà più uno dei soci. In mancanza di tale quorum, l’Assemblea è riconvocata non prima di una settimana e non oltre un mese. Le modifiche allo Statuto sono valide se approvate – in seconda convocazione – da almeno un terzo degli iscritti.
Articolo 19 – il consiglio direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque (5) sino ad un massimo di sette (7) membri che rimangono in carica per tre (3) anni. Il primo Consiglio Direttivo è composto dai cinque (5) soci fondatori. Successivamente i componenti del Consiglio Direttivo saranno nominati dall’Assemblea; resteranno in carica per tre anni e sono rieleggibili.
All’interno del Consiglio Direttivo, all’unanimità o, in seconda istanza, a maggioranza, vengono eletti il Presidente, il Vicepresidente ed il Tesoriere e il Segretario.
Decadono dalla carica i consiglieri che per più di tre volte consecutive siano assenti dal Consiglio senza giustificato motivo.
Articolo 20 – funzionamento del consiglio direttivo
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o su richiesta di un consigliere, almeno una volta ogni tre mesi, anche a mezzo fax o posta elettronica. In mancanza di tali formalità la riunione è comunque valida quando siano presenti tutti i consiglieri in carica. Il Consiglio può riunirsi anche in video o teleconferenza, ed è validamente costituito con potere deliberante quando sia presente la maggioranza dei membri. Il Consiglio Direttivo decide a maggioranza dei presenti.. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o da uno dei Vicepresidenti, per anzianità. L’ordine del giorno, oltre alle indicazioni date alla Presidenza, ospiterà le proposte e le relazioni che siano precedentemente pervenute per iscritto o per posta elettronica. Delle riunioni viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il Consiglio Direttivo può stabilire di istituire Commissioni incaricate di approfondire questioni specifiche. Può altresì delegare suoi membri o soci a rappresentare l’associazione davanti a terzi. Questi delegati dovranno rispondere del loro operato al Consiglio Direttivo. Il revisore dei conti può partecipare alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto.
Articolo 21 – attribuzioni del consiglio direttivo
Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l’attuazione degli scopi dell’Associazione e per tutto ciò che riguarda la direzione e l’amministrazione ordinaria e straordinaria. In particolare, il Consiglio Direttivo:
- determina e regola l’andamento dell’Associazione;
- impartisce le direttive per l’attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l’esecuzione stessa;
- decide sulla convocazione dell’Assemblea Generale degli Associati e ne fissa l’ordine del giorno;
- stabilisce i contributi ordinari e straordinari degli iscritti;
- redige il bilancio consuntivo annuale entro 60 giorni dalla chiusura dell’esercizio, entro la stessa data redige il bilancio preventivo. Tali documenti debbono essere presentati all’Assemblea dei soci per la loro approvazione entro i successivi 30 giorni;
- decide sugli investimenti patrimoniali;
- vigila sulle riscossioni delle entrate e sul pagamento delle spese ordinarie e straordinarie, amministrando il patrimonio sociale e adoperandosi per aumentarlo;
- nomina consulenti legali e fiscali ritenuti utili all’Associazione;
- giudica sui provvedimenti disciplinari, sull’espulsione degli associati e promuove la soluzione delle controversie interne all’Associazione;
- può nominare, quali collaboratori senza diritto di voto, consiglieri aggiunti scelti tra i soci;
- può formulare regolamenti interni all’Associazione per disciplinare in modo specifico determinate attività;
- elegge al suo interno il segretario e il tesoriere.
Il Consiglio Direttivo può decidere effettuare dei rimborsi delle spese ai componenti del Consiglio, solo se preventivamente autorizzato, per eventuali attività svolte per conto dell’Associazione. Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare fino a tre componenti, questi vengono cooptati dal Direttivo e decadono insieme agli altri membri. Se vengono a mancare più di tre membri decade l’intero Consiglio.
Articolo 22 – Il presidente
Il Presidente rimane in carica tre anni e può essere rieletto fino a tre mandati consecutivi. Rappresenta l’Associazione a tutti gli effetti legali, e presiede l’Assemblea Generale dei soci ed il Consiglio Direttivo. Il Presidente svolge i seguenti compiti:
- convoca l’Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci;
- convoca, con almeno 15 giorni di anticipo, l’Assemblea per il rinnovo del Consiglio Direttivo e l’Assemblea straordinaria per la riforma dello Statuto;
- dà esecuzione alle delibere dell’Assemblea;
- coordina l’attività dell’Associazione;
- fornisce a tutti i membri del Consiglio Direttivo, almeno 3 giorni prima delle riunioni, con comunicazione per posta elettronica, ogni elemento necessario per le decisioni da assumere.
In caso di decadenza, assenza, o impedimento il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. Il Presidente, con apposito ordine del giorno, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e, su mandato di questo, che ne stabilisce gli argomenti, presiede l’Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci. In caso di decadenza, assenza, impedimento il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente.
Il mandato del Presidente eletto si esaurisce con il termine di scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.
Articolo 23 – Il vicepresidente
Il Vicepresidente collabora con il Presidente nella realizzazione dei compiti statutari e lo sostituiscono, in ordine di anzianità, in caso di necessità.
Articolo 24 – Il segretario
Il Segretario cura e redige i verbali delle riunioni. Il Segretario è incaricato della corrispondenza interna ed esterna dell’Associazione. Egli promuove i contatti tra i soci ed opera nell’ambito delle direttive impartite dal Consiglio Direttivo.
Articolo 25 – Il tesoriere
Il Tesoriere cura l’amministrazione dei fondi dell’Associazione. Raccoglie le quote sociali ed è depositario e responsabile della cassa. È il soggetto tenuto alla registrazione di ogni movimentazione economico-finanziaria dell’associazione (cd. prima nota) e fornire al professionista incaricato tutta la documentazione necessaria per la predisposizione e presentazione del rendiconto consuntivo di fine anno e per il bilancio preventivo.
Articolo 26 – esercizi sociali e bilancio
L’esercizio sociale si apre il 1° Gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo formerà il bilancio d’esercizio accompagnato da una relazione sullo svolgimento dell’attività associativa. Il bilancio sarà presentato all’Assemblea ordinaria annuale per la sua approvazione. Il Consiglio Direttivo redige anche il bilancio preventivo da sottoporre all’Assemblea in sede di approvazione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente.
Articolo 27 – scioglimento dell’associazione
In caso di scioglimento, la liquidazione dell’Associazione avverrà secondo le modalità fissate dall’Assemblea Generale, la quale, a tale scopo, nominerà uno o più liquidatori. I beni residui dell’Associazione saranno destinati a finalità di utilità generale o devoluti a Enti o Istituzioni che perseguono finalità similari a quelle dell’Associazione stessa, o ad Enti benefici.
Articolo 28 – richiamo alle leggi
Per tutto quanto non stabilito e previsto nel presente Statuto si osservano le disposizioni della Costituzione Italiana e tutte le altre disposizioni di legge in materia. Foro competente per tutte le controversie legali è quello di Roma.
Articolo 29 – entrata in vigore dello Statuto
Il presente Statuto entra in vigore il giorno della sua approvazione da parte dell’Assemblea dei soci.